"Da un'indagine statistica effettuata di recente è risultato che il 35%
dei ragazzi diabetici ha avuto difficoltà al momento dell'assunzione e
ciò proprio a causa della presenza della patologia, mentre il 34% dei
datori di lavoro non ha neppure preso in considerazione l'assunzione da
chi è affetto da diabete."
fonte Giordana Fauci, tuttoDiabete, Luglio Settembre 1997
Eppure, la legge 115/87,
art.8, comma 1, parla molto chiaro: "La malattia diabetica priva di
complicanze invalidanti non costituisce motivo ostativo (omissis) per
l'accesso ai posti di lavoro pubblico e privato, salvo i casi per i
quali si richiedano specifici, particolari requisiti attitudinali" e
all'art.1 comma d) "ad agevolare l'inserimento dei diabetici nelle
attività scolastiche, sportive e lavorative;".
Sussiste poi un'ulteriore problema: quello dell'idoneità allo
svolgimento delle proprie mansioni in caso di esordio della malattia a
rapporto di lavoro già iniziato. La Legge n.300 del 1970 (più nota come
"statuto dei lavoratori") vieta gli accertamenti sanitari da parte del
datore di lavoro sull'idoneità, sull'infermità e sulle malattie del
dipendente.
Tuttavia, è consentito il controllo delle assenze per infermità da
parte dei servizi ispettivi degli istituti previdenziali di competenza,
e ciò su richiesta del datore di lavoro.
La nuova legge 626/94 sembra però contraddire quanto sopra
nell'affermare (art.16, sorveglianza sanitaria) che il "medico
competente (omissis) constatare l'assenza di controindicazioni al
lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della
loro idoneità alla mansione specifica; b) accertamenti periodici per
controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio
di idoneità alla mansione specifica;". Inoltre "3. Gli accertamenti di
cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini
diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico
competente."
Secondo la Cassazione (sentenza n 3725 del 18-08-87) il lavoratore
potrebbe addirittura essere licenziato "per sopravvenuta incapacità
fisica o psichica alle mansioni lavorative per le quali era stato
assunto". Il datore di lavoro, quindi, potrebbe decidere di licenziare
il lavoratore risultato inidoneo, oppure reinserirlo in un contesto a
lui più confacente. In caso di licenziamento il datore non ha il dovere
di dimostrare l'impossibilità di adibirlo a una diversa destinazione,
più adatta (Cass. n 5244/2-12-77).
La Sent. n. 5095 del 23-11-77 prevede che il giudice debba accertare le
"motivazioni obiettive" del licenziamento, non reputando sufficienti
quelle inerenti il "giudizio arbitrario" del datore di lavoro circa le
attribuzioni fino ad allora svolte. In sostanza sarà il giudice a
stabilire se non esistevano possibilità oggettive di adibire il
lavoratore ad altre attività all'interno dell'azienda stessa.
La Suprema Corte afferma anche che "ove non sia ricollegabile a casi di
sospensione legale del rapporto (ossia a infortuni o a malattie), e si
prospetti di durata indeterminata o indeterminabile, la sopravvenuta
impossibilità del lavoratore, per condizioni fisiche o psichiche, di
svolgere le mansioni per le quali è stato assunto e alle quali è stato
in concreto destinato, secondo le esigenze organizzative dell'impresa,
costituisce giustificato motivo di recesso del datore di lavoro, che
non è tenuto a far controllare l'idoneità fisica del
lavoratore,
né rileva che nella stessa azienda siano svolte attività con mansioni
confacenti alle condizioni del lavoratore stesso" (Cass. n 6126 del
18-11-81).
Il problema rimane quindi aperto.
Esistono infine una serie di garanzie per i portatori di handicap alle
quali può accedere anche il lavoratore affetto da diabete mellito, nel
caso in cui risulti invalido.
Alcune attività lavorative a cui i cittadini con il diabete non possono accedere:
* Vigili del fuoco (D.M. 3 maggio 1993, n. 228, art.2, lettera s)
* Controllore e assistente di volo, solo se si fa
uso di farmaci non orali come l'insulina (Personnel licensing,
dell'ICAO - International Civil Aviation Organization)
* Attività che richiedano il Libretto di navigazione
(Regio Decreto Legge n. 1773 del 14/12/1933: “Accertamento
dell'idoneità fisica della gente di mare di prima categoria”)