"Nell’ambito del procedimento penale n. 3542/09 R.G.N.R. mod. 44 il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi Dr. Pierpaolo MONTINARO delegava questa Digos ad attività di indagine in relazione a quanto denunciato in un esposto depositato alla Prefettura di Brindisi da Caliandro Vitantonio, candidato Sindaco nel Comune di Villa Castelli (Brindisi) nella lista civica “ LISTA CALIANDRO ”. L’esponente lamentava gravi irregolarità durante lo svolgimento delle elezioni amministrative del 6 e 7 giugno 2009 tali da falsare l’esito delle stesse e permettendo in tal modo al sindaco uscente, avv. Francesco NIGRO, di riconfermarsi alla guida della Città nella lista civica “ PER VILLA CASTELLI LIBERA E SOLIDALE ”. Veniva accertato che, successivamente allo svolgimento delle consultazioni comunali del 6 e 7 giugno 2009 nel Comune di Villa Castelli, l’Adunanza dei Presidenti di seggio proclamava il 13 giugno 2009 il sig. Nigro Francesco Sindaco di Villa Castelli, con ciò esaurendo i compiti ad essa affidati dalla legge. Il Comune, con manifesto in data 18/6/2009, ha pubblicizzato alla cittadinanza i risultati dell’anzidetta proclamazione in relazione a quanto previsto dall’art. 61 del D.P.R. 16/5/1960 n. 570 che testualmente prevede: “ il sindaco pubblica, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.” Detto adempimento è evidentemente finalizzato a rendere noti i risultati ai fini di eventuali impugnative dinanzi al Giudice competente.
In data 29.06.2009, successivamente alla proclamazione degli eletti, perveniva in Prefettura un esposto a firma dei candidati della lista civica “ Lista Caliandro ”, nel quale venivano segnalate presunte irregolarità nello svolgimento delle operazioni elettorali. Detto esposto veniva trasmesso in data 3.7.2009 alla Procura della Repubblica di Brindisi con raccomandata n. R13351. Successivamente perveniva sentenza di annullamento del TAR di Lecce n. 2287/09 dell’8/10/2009 delle elezioni comunali di Villa Castelli. Il Prefetto, conseguentemente, disponeva la nomina del Commissario Prefettizio per l’Amministrazione del Comune di Villa Castelli in relazione a quanto previsto dall’art. 85 del DPR 16.5.1960 n. 570. La Sentenza del TAR – Sezione di Lecce n. 2287/09 dell’8/10/2009 annullava l’intera procedura elettorale per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Villa Castelli, relativamente alle elezioni svoltesi il 6 e 7 giugno 2009. La succitata Sentenza, infatti, al punto 4.1 fa riferimento ad ipotesi in cui vi è mancata corrispondenza tra aventi diritto al voto e schede autenticate votate e non votate (Sez. n. 4) e ad altre irregolarità formali quali la mancata menzione a verbale del numero delle schede autenticate e non utilizzate (Sez. n. 5). A seguito di tale sentenza, il Prefetto di Brindisi, con nota del 25.09.2009, nominava Commissario per l’amministrazione del Comune di Villa Castelli il Viceprefetto Aggiunto, dott.ssa Maria Antonietta Olivieri. Avverso tale sentenza, il Nigro Francesco proponeva appello al Consiglio di Stato. In data 25.11.2009, con Ordinanza n. 5919/09, il Consiglio di Stato così si esprimeva: “…Rilevato che ai fini del decidere occorre disporre sin d’ora l’esecuzione, a cura del Dirigente dell’ufficio elettorale della Prefettura di Brindisi ed in contraddittorio con le parti come per legge, della verificazione del numero delle schede autenticate e non utilizzate contenute nelle apposite (previamente acquisite dal tribunale o dalla sezione staccata del tribunale competente) delle sezioni nn. 4 e 5, nonché del numero delle schede bianche contenute anch’esse nelle apposite buste (parimenti da acquisirsi) delle sezioni nn. 1 e 6, relativamente alle votazioni di cui si controverte. Ritenuto congruo, per l’espletamento di tale adempimento ed il versamento in atti di causa della relazione redatta al riguardo dal predetto dirigente, assegnare al medesimo dirigente il termine di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza, ovvero dalla sua notifica a cura della parte più diligente, se anteriore. Ritenuto, altresì, di fissare per il prosieguo della trattazione degli appelli l’udienza pubblica del 2 marzo 2010. P.Q.M. Riunisce gli appelli in epigrafe e dispone istruttoria nei sensi e nei termini di cui in motivazione. Fissa per il prosieguo l’udienza pubblica del 2 marzo 2010. La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti ed alla Prefettura di Brindisi.” In data 16.12.2009 la Prefettura di Brindisi svolgeva la verificazione richiesta dal Consiglio di Stato nella predetta ordinanza, riferendo le risultanze al medesimo Giudice amministrativo che fissava, per il prosieguo, l’udienza pubblica del 2 marzo 2010. La verificazione di cui sopra è stata effettuata dalla dr.ssa Clara Minerva in qualità di Dirigente dell’Ufficio Elettorale Provinciale ed ha riguardato le operazioni elettorali nelle sezioni n. 1, 4, 5 e n. 6 del Comune di Villa Castelli relative alle elezioni Comunali del 6 - 7 giugno 2009. Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 705/2010 del 10.02.2010, ha disposto la sospensiva dell’efficacia della impugnata sentenza n. 2287/2009 del TAR Puglia Sezione Distaccata di Lecce, concernente “Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale in data 6 e 7 giugno 2009 ”. Pertanto, dalla data del 10.02.2010, la carica di Sindaco del Comune di Villa Castelli (Brindisi) è ricoperta dall’avv. Francesco Nigro, leader della lista “ Villa Castelli Libera e solidale ”. In data 13 settembre 2010, il Sostituto Procuratore Dott. Pierpaolo Montinaro, a seguito delle indagini svolte da questa DIGOS e nell’ambito del procedimento penale nr. 5420/10 R.G.N.R. Mod. 21 emetteva avviso di conclusione delle indagini preliminari e contestuale informazione di garanzia. Nello specifico, venivano iscritti nel registro degli indagati 13 soggetti che durante le elezioni comunali del 6 e 7 giugno 2010 e delle elezioni provinciali, turno di ballottaggio del 21 e 22 giugno 2010 avevano ricoperto l’incarico di presidenti o segretari degli Uffici Elettorali. I reati per i quali si procede sono i seguenti: - in ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 90, co. 2, D.P.R. 570/60, per avere in concorso fra loro, il primo quale presidente ed il secondo quale segretario dell’Ufficio Elettorale della sezione n. 1 delle Elezioni Comunali di Villa Castelli del 6 – 7 giugno 2009, formato falsamente il verbale delle operazioni elettorali del seggio, annotando nel verbale delle elezioni comunali la presenza di n. 17 certificati medici relativi ad elettori che hanno ricorso al voto assistito senza effettivamente allegarli. - in ordine al delitto p. e p. dall’art. 95, co. 1 e 2, D.P.R. 570/60, art. 8 L. 122/51, per aver, quale presidente dell’Ufficio Elettorale della sezione n. 1 delle Elezioni Comunali di Villa Castelli del 6 – 7 giugno 2009, concorso all’ammissione al voto di chi non ne aveva diritto, in particolare consentendo di votare a n. 6 stranieri anche per le Elezioni Provinciali, in violazione del D. Lgv. 197/96. - -in ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 90, co. 2, D.P.R. 570/60, art. 8 L. 122/51, per avere, in concorso fra loro, il primo quale presidente ed il secondo quale segretario dell’Ufficio Elettorale della sezione n. 2 delle Elezioni Comunali ed Europee di Villa Castelli del 6 – 7 giugno 2009, formato falsamente il verbale delle elezioni europee il rinvenimento nell’urna delle elezioni comunali di una scheda delle elezioni europee, nonché annotando nel verbale delle elezioni comunali la presenza di n. 4 certificati medici relativi ad elettori che hanno ricorso al voto assistito senza effettivamente allegarli. - in ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 90, co. 2, D.P.R. 570/60, art. 8 L. 122/51, per avere, in concorso fra loro, il primo quale presidente ed il secondo quale segretario dell’Ufficio Elettorale della sezione n. 3 delle Elezioni Comunali di Villa Castelli del 6 – 7 giugno 2009, formato falsamente il verbale delle operazioni elettorali del seggio, omettendo di annotare la chiusura del seggio durante le operazioni di voto. - in ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 90, co. 2, D.P.R. 570/60, art. 8 L. 122/51, per avere, in concorso fra loro, il primo quale presidente ed il secondo quale segretario dell’Ufficio Elettorale della sezione n. 4 delle Elezioni Comunali di Villa Castelli del 6 – 7 giugno 2009, formato falsamente il verbale delle operazioni elettorali del seggio, omettendo di annotare la mancanza di n. 51 schede bianche non autenticate, nonché la chiusura del seggio durante le operazioni di voto. - in ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 90, co. 2, D.P.R. 570/60, per avere in concorso fra loro, il primo quale presidente ed il secondo quale segretario dell’Ufficio Elettorale della sezione n. 5 delle Elezioni Comunali di Villa Castelli del 6 – 7 giugno 2009, formato falsamente il verbale delle operazioni elettorali del seggio, annotando nel verbale delle elezioni comunali nel n. 14 schede nulle invece di 13, nonché la presenza di n. 4 certificati medici relativi ad elettori che hanno ricorso al voto assistito senza effettivamente allegarli. - in ordine al delitto p. e p. dall’art. 95, co. 1 e 2, D.P.R. 570/60, art. 8 L. 122/51, per aver, quale presidente dell’Ufficio Elettorale della sezione n. 5 delle Elezioni Comunali di Villa Castelli del 6 – 7 giugno 2009, concorso all’esclusione al voto di chi ne aveva diritto, in particolare non consentendo di votare alla cittadina polacca Osinska Nina, in violazione del D. Lgv. 197/96. - in ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 90, co. 2, D.P.R. 570/60, per avere in concorso fra loro, il primo quale presidente ed il secondo quale segretario dell’Ufficio Elettorale della sezione n. 6 delle Elezioni Comunali di Villa Castelli del 6 – 7 giugno 2009, formato falsamente il verbale delle operazioni elettorali del seggio, annotando nel verbale delle elezioni comunali la presenza di n. 1 certificato medico relativo ad elettori che hanno ricorso al voto assistito senza effettivamente allegarli. - in ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 90, co. 1, D.P.R. 570/60, per avere, in concorso fra loro, nelle loro rispettive qualità sopra indicate, cagionato la nullità delle elezioni di Villa Castelli ovvero alterato il risultato delle stesse mediante le condotte indicate nei capi che precedono. - in ordine al delitto p. e p. dall’art. 95, co. 1 e 2, D.P.R. 570/60, art. 8 L. 122/51, per aver, quale presidente dell’Ufficio Elettorale della sezione n. 1 delle Elezioni Provinciali di Villa Castelli – turno di ballottaggio del 21 – 22 giugno 2009, concorso all’ammissione al voto di chi non ne aveva diritto, in particolare consentendo di votare a n. 1 straniero, in violazione del D. Lgv. 197/96. - in ordine al delitto p. e p. dall’art. 95, co. 1 e 2, D.P.R. 570/60, art. 8 L. 122/51, per aver, quale presidente dell’Ufficio Elettorale della sezione n. 3 delle Elezioni Provinciali di Villa Castelli – turno di ballottaggio del 21 – 22 giugno 2009, concorso all’ammissione al voto di chi non ne aveva diritto, in particolare consentendo di votare a n. 1 straniero, in violazione del D. Lgv. 197/96. - in ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 96, co. 1, D.P.R. 570/60, art. 8 L. 122/51, per aver, in concorso fra loro, nelle loro rispettive qualità sopra indicate, cagionato la nullità delle elezioni provinciali del turno di ballottaggio di Villa Castelli ovvero alterato il risultato delle stesse mediante le condotte indicate nei capi che precedono. "
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