Villa Castelli: Associazione Euclidea


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L'ORDINANZA del Consiglio di Stato: una chicca per gli amanti del brivido

 

N. 08152/2009 REG.RIC.
N. 08674/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 8152 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Francesco Nigro, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Pellegrino, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento n.11;
contro
Comune di Villa Castelli, Barletta Cataldo, Antonio Ciraci', Giovanni Giovane, Pietro Giovane, Rocco Alo', Giovanni Barletta, Alessandro Neglia, Rocco Ligorio, Francesco Paolo D'Urso; Vitantonio Caliandro, Pietro Franco, Angelo Pignatelli, Domenico Suma, Rosa Anna Ammirabile, rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Palmisano, con domicilio eletto presso Pierfrancesco Bruno in Roma, via G. Gioachino Belli n. 39;
Giuseppe Valentino Barletta, Vito Ligorio, rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Massari, con domicilio eletto presso Giampaolo Cogo in Roma, largo Messico n.7;

Sul ricorso numero di registro generale 8674 del 2009, proposto da:
Rocco Alo', Cataldo Barletta, Giuseppe Valentino Barletta, Antonio Ciraci', Francesco D'Urso, Giovanni Giovane, Piero Giovane, Vito Ligorio, Alessandro Neglia, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Pomarico, con domicilio eletto presso Giovanni Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento n. 11;
contro
Comune di Villa Castelli, Francesco Nigro, Giovanni Barletta, Rocco Ligorio; Vitantonio Caliandro, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Palmisano, con domicilio eletto presso Pierfrancesco Bruno in Roma, via G. Gioachino Belli n. 39;
per la riforma
del dispositivo di sentenza n. 00024/2009 e della sentenza n. 02287/2009del T.a.r. Puglia, sezione staccata di Lecce, sezione prima, resi tra le parti, concernenti ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 6 E 7 GIUGNO 2009.

Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visti i ricorsi in appello ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le domande di sospensione dell'efficacia della sentenza di accoglimento del ricorso di primo grado, presentate in via incidentale dalle parti appellanti;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Vitantonio Caliandro;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Giuseppe Valentino Barletta;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Vito Ligorio;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Pietro Franco;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Angelo Pignatelli;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Domenico Suma;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rosa Anna Ammirabile;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Vitantonio Caliandro;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2009 il Cons. Angelica Dell'Utri e uditi per le parti gli avvocati Avv.ti Gianluigi Pellegrino, per delega dell'Avv. Giovanni Pellegrino, e l'Avv. Palmisano;

Considerato che gli appelli in epigrafe concernono la stessa sentenza, sicché vanno riuniti;
Rilevato che ai fini del decidere occorre disporre sin d’ora l’esecuzione, a cura del dirigente dell’ufficio elettorale della Prefettura di Brindisi ed in contraddittorio con le parti come per legge, della verificazione del numero delle schede autenticate e non utilizzate contenute nelle apposite buste (previamente acquisite dal tribunale o dalla sezione staccata del tribunale competente) delle sezioni nn. 4 e 5, nonché del numero delle schede bianche contenute anch’esse nelle apposite buste (parimenti da acquisirsi) delle sezioni nn. 1 e 6, relativamente alle votazioni di cui si controverte.
Ritenuto congruo, per l’espletamento di tale adempimento ed il versamento in atti di causa della relazione redatta al riguardo dal predetto dirigente, assegnare al medesimo dirigente il termine di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza, ovvero dalla sua notifica a cura della parte più diligente, se anteriore.
Ritenuto, altresì, di fissare per il prosieguo della trattazione degli appelli l’udienza pubblica del 2 marzo 2010.
P.Q.M.
Riunisce gli appelli in epigrafe e dispone istruttoria nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Fissa per il prosieguo l’udienza pubblica del 2 marzo 2010.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti ed alla Prefettura di Brindisi.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2009 con l'intervento dei Signori:
Stefano Baccarini, Presidente
Marco Lipari, Consigliere
Marzio Branca, Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il ___________________
IL SEGRETARIO


*****************************************************************
Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 8152/2009) è stata trasmessa al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642.
Roma .................... IL DIRIGENTE

giovedì, 26 nov 2009 Ore. 13.50

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