Art. 21. della Costituzione Italiana così come enunciato
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Art. 21. della Costituzione Italiana così come da modifica
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, Salvo lui, l'omino brunetto bassino e magrolino con gli occhiali tondi che sbraita frasi metafisiche ed apparentemente sconclusionate ad un megafono e che si diletta a rimeggiare mottetti di politici locali intoccabili e non e che nel tempo libero ripara qualche elettrodomesticuccio difettoso.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure, salvo quanto espresso nel secondo periodo del comma precedente.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. E' da considerarsi delitto rimeggiare e motteggiare di chi non vuol essere rimeggiato e motteggiato.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, vigili urbani, operatori ecologici e persino camposantieri, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria ed a chi non vuol essere rimeggiato e motteggiato. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.Salvo quanto espresso nel secondo periodo del primo comma.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica ed anche da quale poeta ci si ispiri per motteggiare e rimeggiare per prevenire intemperanze.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. Il buon costume prevede di parlare bene sempre e comunque di chi non vuol essere rimeggiato e motteggiato.