Ho deciso di pubblicare integralmente le MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DELLE NOSTRE ELEZIONI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1045 del 2009, proposto da:
Vitantonio Caliandro, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Palmisano, con domicilio eletto presso Andrea Fiocco in Lecce, via Duca degli Abruzzi 20;
contro
Comune di Villa Castelli, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Fumarola, con domicilio eletto presso Giovanni Gabellone in Lecce, via Corte dei Lubelli, 1;
nei confronti di
Francesco Nigro, Giuseppe Valentino Barletta, Giovanni Giovane, Piero Giovane, rappresentati e difesi dall'avv. Pierluigi D'Urso, con domicilio eletto presso Dario Russo in Lecce, via Imbriani,12; Rocco Alo', rappresentato e difeso dall'avv. Se Medesimo, con domicilio eletto presso Germana Greco in Lecce, via di Pettorano 13; Cataldo Barletta, Antonio Ciracì, Francesco P. D'Urso, Vito Ligorio; Giovanni Barletta, Rocco Ligorio, Alessandro Neglia, rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Massari, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'intero verbale della adunanza dei Presidenti delle Sezioni recante proclamazione degli eletti relativa alle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di Villa Castelli svoltesi il 06 e 07 giugno 2009, nella parte in cui l'Ufficio Elettorale Centrale ha proclamato eletto il Sindaco Francesco Nigro (in data 13.06.2009) e 16 consiglieri comunali (in data 15.06.2009)
e per la conseguente ripetizione delle votazioni nelle sezioni ove c'è stata violazione di legge.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Villa Castelli;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Francesco Nigro;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rocco Alo';
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Giovanni Barletta;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Giuseppe Valentino Barletta;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Giovanni Giovane;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Piero Giovane;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rocco Ligorio;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Alessandro Neglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23/09/2009 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti gli Avv.ti De Nuzzo per Palmisano con delega, Fumarola anche per Alò in dichiarata delega, D’Urso e Massari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
In data 6 e 7 giugno 2009 si sono tenute le elezioni per il rinnovo degli organi del Comune di Villa Castelli.
Con il verbale che qui viene impugnato, poi, l’Ufficio Centrale Elettorale ha proceduto alla proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco (in data 13 giugno 2009) e di consigliere comunale (in data 15 giugno 2009).
In particolare, alla lista con candidato a Sindaco il ricorrente Vitantonio Caliandro sono stati attribuiti 2968 voti, mentre a quella con candidato sindaco Vito Nigro sono stati attribuiti 3306 suffragi, con conseguente nomina di quest’ultimo alla relativa carica.
Il candidato non eletto ha dunque interposto gravame per plurimi motivi riguardanti la violazione della normativa elettorale tra cui, in particolare:
a) violazione dell’art. 53 del DPR n. 570 del 1960, nella parte in cui prescrive che il numero delle schede autenticate deve corrispondere alla somma tra schede votate e schede autenticate e non votate. In particolare, nella sezione n. 4 non si riscontra tale corrispondenza, mentre nella sezione n. 5 non si dà neppure conto del numero di schede autenticate e non votate;
b) violazione delle disposizioni sul voto assistito (art. 41 del DPR n. 570 del 1960) atteso che nella sezione n. 5 non sarebbe stato indicato: per quattro elettori, il relativo impedimento; per altri 4 elettori, il relativo accompagnatore; infine, risulta che altri quattro elettori avrebbero votato per due volte.
Inoltre: il numero delle schede bianche non corrisponderebbe a quello effettivo (sezioni 1, 5 e 6); diverse schede nulle sarebbero state dichiarate illegittimamente tali, ossia pur in assenza di qualsivoglia segno invalidante (sez. 1); alcune pagine del verbale di sezione non sarebbero state sottoscritte dagli scrutatori (sez. 1); nella sezione n. 3 le urne sarebbero state aperte durante le operazioni di voto; vistose modifiche al verbale sarebbero state apportate dopo la sua sottoscrizione (sezioni 3 e 6); nella sezione n. 5 sarebbe stato impedito il voto ad una cittadina polacca; nella sezione n. 6 diverse schede sarebbero state vidimate soltanto dopo le operazioni di voto e di scrutinio.
In data 15 settembre 2009, il ricorrente medesimo depositava copia dell’atto di citazione davanti al Tribunale civile di Brindisi per la proposizione di querela di falso avverso i verbali delle operazioni elettorali delle predette sezioni, nonché copia di denunzia penale presentata dal sig. Franco Intermite (che pure aveva preso parte alla ridetta competizione elettorale) a seguito del ritrovamento, una volta esaurite le predette operazioni, di 4 schede elettorali.
Si costituivano in giudizio, oltre all’amministrazione comunale di Villa Castelli, i signori Nigro (sindaco eletto), Barletta Giuseppe e Barletta Cataldo, Ligorio, Ciraci, Giovane Giovanni e Giovane Piero, Alò e Neglia, i quali, nel richiedere il rigetto del gravame, evidenziavano nel complesso: il ritardo nel deposito del ricorso notificato; la mancata impugnazione della convalida; la mancanza di una prova di resistenza; l’inammissibilità del ricorso per genericità delle censure e mancanza del principio di prova; l’infondatezza in ogni caso delle censure sollevate, sottolineando in particolare come alcune manchevolezze (cfr. schede autenticate e non votate e voto assistito) erano dovute in realtà a mere imprecisioni, errori di trascrizione o sviste dei redattori del verbale.
Alla pubblica udienza del 23 settembre 2009 le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni e la causa veniva infine trattenuta in decisione.
DIRITTO
01. Si affrontano preliminarmente le eccezioni di rito sollevate dai contro interessati.
1. In ordine alla lamentata tardività del deposito, tale eccezione deve essere respinta in quanto è stato ampiamente rispettato il termine di dieci giorni di cui all’art. 83-undecies del DPR n. 570 del 1960: ed infatti, mentre la notifica reca la data del 17 luglio, il deposito risulta essere avvenuto il successivo 23 luglio.
2. Quanto alla eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione, oltre che della proclamazione, anche dell’atto di convalida degli eletti, è noto che la deliberazione di “convalida” dei consiglieri comunali eletti ha per oggetto l’esame e la valutazione della condizione di eleggibilità e di compatibilità dei consiglieri stessi e non anche la verifica della legittimità delle operazioni elettorali; pertanto, l’approvazione di detta deliberazione non comporta la sanatoria delle operazioni elettorali, né manifesta alcuna acquiescenza ai risultati elettorali da parte dei consiglieri che l’hanno votata (cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 marzo 1996, n. 289).
In altre parole, come ha già evidenziato questa sezione la deliberazione comunale di convalida degli eletti costituisce provvedimento ulteriore e successivo alla proclamazione medesima, di modo che l’interesse ad agire “sorge con la proclamazione degli eletti che definisce l’esatta posizione di ciascun candidato in esito alla consultazione, laddove la convalida attiene esclusivamente al concreto esercizio della carica elettiva” (T.A.R. Puglia - Lecce, sez. I, 24 ottobre 2007, n. 3655).
L’eccezione deve dunque essere respinta, attesa la necessità di impugnare il solo verbale di proclamazione degli eletti e non anche la delibera di convalida degli stessi.
3. Quanto, poi, alla mancata produzione del verbale di proclamazione degli eletti (eccezione sollevata dal controinteressato Nigro, sindaco neoeletto), si rammenta che il D.P.R. n. 570 del 1960 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali) prevede all’art. 83-undecies, secondo comma, che “nei successivi dieci giorni dalla notificazione il ricorrente dovrà depositare nella segreteria della sezione la copia del ricorso e del decreto, con la prova dell’avvenuta notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio”.
Come affermato in giurisprudenza, “nel giudizio elettorale il deposito entro il termine di 10 giorni successivi alla notificazione del ricorso degli atti e documenti necessari al giudizio stesso, prescritto dall’art. 83/11 d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, deve intendersi limitato al certificato attestante la qualità di candidato o elettore mentre per la rimanente documentazione, ivi compresi i verbali delle sezioni nonché il verbale di proclamazione degli eletti, può essere ordinata dal giudice l’acquisizione d’ufficio; tanto in considerazione delle particolari esigenze delle controversie elettorali le quali richiedono un attenuato rigore dell'onere della specificazione dei motivi del ricorso e di quello probatorio” (Cons. Stato, sez. V, 1° febbraio 1990, n. 85).
Nel processo amministrativo in materia elettorale risulta dunque pienamente applicabile il richiamato art. 21, terzo comma, Legge TAR il quale, pur facendo obbligo al ricorrente di depositare copia del provvedimento impugnato o il c.d. atto di interpello negativo, esclude che tale omissione comporti decadenza (Cons. Stato, sez. V, 5 luglio 1983, n. 311).
È agevole osservare, infatti, come la disposizione appena citata non prescriva, a pena di inammissibilità del ricorso, il deposito altresì dello specifico provvedimento impugnato: siffatto onere continua invece a gravare sulla PA a norma dell’art. 21, quarto comma, Legge TAR; normativa processuale di carattere ordinario, questa, con la quale deve essere necessariamente coordinato, in quanto compatibile, il rito speciale sul contenzioso elettorale.
Ne deriva che l’omesso deposito del verbale di proclamazione degli eletti nel termine previsto dall’art. 83-undecies, comma 2, d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, non determina l’inammissibilità del ricorso.
La relativa eccezione deve allora essere respinta.
04. Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
4. Si affrontano in particolare le censure riguardanti: a) la mancata corrispondenza tra numero di elettori (ossia gli aventi diritto) da una parte, e schede utilizzate per la votazione sommate a quelle residue dall’altra parte: in altre parole, tra schede autenticate e non votate ed elettori della sezione che non hanno votato; b) plurime violazioni della disciplina sul “voto assistito”.
4.1. Quanto al primo profilo di illegittimità si rammenta che:
a) nella sezione n. 4 sono state autenticate 1276 schede, corrispondente al numero di elettori iscritti nella apposita lista (pagg. 8-9 del verbale di sezione). Ora, anche a voler considerare alla stregua di refuso quello contenuto a pag. 65 (riepilogo) ove il totale dei votanti viene indicato pari a 1033 e dunque a voler ritenere tale cifra come corrispondente, in effetti, a 1133 votanti, la schede residue (autenticate e non votate) avrebbero dovuto essere in ogni caso pari a n. 145 (se si computano anche i due votanti non iscritti alla sezione e di cui è riportata traccia alla pag. 31). Alla pag. 33 del verbale, invece, sono indicate come pari a n. 71 le schede autenticate e non votate, senza dare alcun conto delle ragioni per cui mancherebbero le restanti 74 schede: e ciò nonostante la presenza di uno specifico riquadro, nello stesso modello predisposto all’uopo dal Ministero del’interno (pagina 33), appositamente dedicato alla indicazione dei motivi per cui non sussisterebbe la predetta corrispondenza tra schede non utilizzate ed elettori che non hanno votato;
b) nella sezione n. 5 sono state autenticate 1129 schede, corrispondente al numero di elettori iscritti nella apposita lista (pagg. 8-9 del verbale di sezione). Tuttavia, mentre a pag. 65 viene indicato come pari a n. 979 il totale dei votanti, la conseguente differenza, ossia il numero delle schede autenticate e non votate, non viene neppure indicato a pag. 33 del verbale, dove si rinviene persino una sbarratura tale da far presumere che non siano state registrate né rivenute, in alcun modo, schede di questo tipo (autenticate e non votate).
4.2. Tanto premesso, è noto come in diretta applicazione del generale principio della strumentalità delle forme vigente in materia elettorale acquistino rilevanza invalidante – in mancanza di espressa comminatoria di nullità – solo le irregolarità sostanziali del relativo procedimento: la nullità delle operazioni può essere ravvisata, in tale direzione, soltanto quando manchino elementi o requisiti che impediscano il raggiungimento dello scopo cui è diretta la normativa in materia, ovverossia la trasparenza delle operazioni elettorali, la garanzia della libera (e sincera) espressione del voto e dunque, in sintesi, l’affidabilità del risultato finale (Cons. Stato, sez. V, 21 settembre 1996, n. 1149; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 4 dicembre 1998, n. 1129).
4.3. Ne discende che, mentre l’omessa o erronea indicazione nei verbali dei voti riportati dai candidati costituisce mera irregolarità in quanto non impedisce l’accertamento della volontà elettorale, che può essere agevolmente ricostruita con l’esame delle tabelle di scrutinio e con lo spoglio delle schede (T.A.R. Lazio, sez. II, 1° febbraio 1999, n. 354), a diversa conclusione deve invece pervenirsi in caso di mancata menzione a verbale del numero delle schede autenticate e non utilizzate (sezione n. 5), così come della eventuale mancata corrispondenza tra aventi diritto al voto da una parte e schede autenticate votate e non votate dall’altra parte (sezione n. 4).
Nelle ipotesi appena descritte risulterebbe infatti concretamente impedito il riscontro preventivo dell’effettiva consistenza delle schede utilizzate e votate e dunque, in sostanza, il controllo di regolarità delle operazioni stesse, il che rende illegittima la procedura elettorale (Cons. Stato, sez. V, 12 settembre 1986, n. 441; Cons. Stato, sez. V, 18 febbraio 1992, n. 133; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 24 novembre 1998, n. 1029; TAR Basilicata, 22 marzo 2000, n. 201; Cons. Stato, sez. V, 18 febbraio 1992, n. 133).
Né possono essere invocate, al riguardo, mere imprecisioni o sviste, considerato che non è possibile ricavare – indirettamente o per implicito – determinati dati di cui è invero essenziale il controllo preventivo (ed immediato) ai fini della genuinità del voto espresso.
4.4. In questa stessa direzione si è espressa la prevalente giurisprudenza amministrativa, laddove si è affermato che “non costituisce ragione di illegittimità delle operazioni elettorali la circostanza che sia stato autenticato un numero di schede maggiore di quello degli elettori ammessi al voto, in quanto la legge non vieta che i componenti dell’ufficio elettorale di sezione autentichino anche tutte le schede a disposizione, all’uopo importando, ai fini della regolarità di siffatte operazioni, non già o non tanto la corrispondenza tra il numero degli elettori ammessi al voto e quello delle schede autenticate, quanto, piuttosto, l’esatta corrispondenza di tali schede alla somma delle schede adoperate effettivamente dagli elettori e di quelle non utilizzate e indicate nel verbale, ai sensi dell'art. 53 d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570” (Cons. Stato, sez. V, 13 aprile 1999, n. 421).
Pertanto, “nel giudizio elettorale l’identità tra numero delle schede votate e numero dei votanti non è, di per sé, sufficiente a provare la correttezza del procedimento elettorale, qualora manchino schede autenticate e non votate, potendo queste ultime essere state utilizzate in sostituzione di altrettante schede votate. Anzi, la mancanza di schede autenticate e non votate, per la cui integrità l’art. 53 del D.P.R. n. 570 del 1960 prescrive particolari operazioni, può essere di per sé causa di nullità per il pericolo che ingenera di alterazione dei risultati elettorali” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 luglio 1991, n. 1042). Pericolo che nella specie rileva tanto più ove soltanto si consideri: da un lato, che è stata formalizzata apposita denunzia penale a seguito del ritrovamento, dietro segnalazione anonima, di quattro schede elettorali relative alla competizione qui oggetto di controversia; dall’altro lato, che è stato proposto atto di citazione per querela di falso, tra l’altro, proprio avverso il verbale della sezione n. 4 nella parte ove sarebbe stata omessa la circostanza secondo cui il seggio era rimasto immotivatamente chiuso, durante le operazioni di voto, per un certo lasso di tempo.
4.5. Per le ragioni sopra evidenziate le censure qui esaminate debbono dunque trovare accoglimento.
5. Per quanto attiene, poi, alla lamentata violazione delle norme sul voto assistito si evidenzia che, a pag. 23 del verbale della sezione n. 5:
a) in relazione a quattro votanti non vengono indicate le generalità dell’accompagnatore;
b) in relazione ad altri quattro votanti non viene indicato il motivo specifico della patologia per cui l’elettore sarebbe stato autorizzato a votare mediante accompagnatore;
c) una particolare elettrice (Biondi Cosima) risulta avere votato per due volte (e con la stessa accompagnatrice Chirico Lucia).
Parte resistente e contro interessati non hanno eccepito alcunché in merito a tali censure, affermando che si tratterebbe di mere sviste od errori di trascrizione.
5.1. Va premesso, al riguardo, che l’art. 41 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, onde poter ammettere al “voto assistito” taluni soggetti che presentino altri impedimenti di “analoga gravità” rispetto alla cecità, all’amputazione delle mani ed alla paralisi, richiede due presupposti: 1) l’accertamento da parte del presidente del seggio dell’effettiva sussistenza dell’impedimento (per la sua evidenza, per diretta conoscenza o notorietà, ovvero sulla base di certificazione medica); 2) l’indicazione a verbale dello specifico motivo circa l’ammissione al voto con accompagnatore (Cons. Stato, sez. V, 14 dicembre 1992, n. 1499).
5.2. La verbalizzazione delle operazioni previste dall’art. 41 citato rappresenta dunque il mezzo per controllare la legittimità delle operazioni stesse, con la conseguenza che l’omessa menzione di alcuni degli adempimenti prescritti costituisce – per giurisprudenza pacifica – motivo di annullamento della illegittima operazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 aprile 1990, n. 401; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 1° febbraio 2006, n. 78; Cons. Stato, sez. V, 21 gennaio 1997, n. 75).
Nel caso di specie, le gravi omissioni concernenti l’indicazione della portata invalidante della malattia oppure il nominativo dell’accompagnatore (il quale può assistere, per espressa previsione di legge, soltanto un elettore, onde evitare il sospetto di eccessivi condizionamenti) costituiscono irregolarità gravi di carattere sostanziale, tali da impedire di fatto – analogamente al vizio descritto al punto n. 5 – un effettivo controllo circa la regolarità delle operazioni elettorali in argomento.
5.3. Per le ragioni suddette anche tale censure debbono pertanto trovare accoglimento.
6. Quanto, poi, alla asserita mancanza della c.d. prova di resistenza, è noto che nel quadro di una giusta composizione tra l’esigenza di reintegrare la legittimità violata nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà espressa dal corpo elettorale, tale principio non consentirebbe di pronunciare l’annullamento dei voti in contestazione, se l’illegittimità denunciata al riguardo non abbia influito in concreto sui risultati elettorali, sicché l’eliminazione di tale illegittimità non determinerebbe alcuna modifica dei risultati medesimi.
Tuttavia – e in disparte ogni considerazione circa la mancanza di un numero di schede (autenticate e non votate) tra le due sezioni richiamate, tale da poter virtualmente ribaltare, per l’effetto “sostitutivo” sotteso al vizio rilevato, il risultato sino ad ora conseguito – è altrettanto noto come siffatta regola non sia utilizzabile quando le contestazioni riguardino gli aspetti generali delle operazioni elettorali, e tra queste proprio le violazioni qui lamentate e ritenute testé fondate dal collegio (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 2008, n. 1977; Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 1997, n. 201).
Pertanto anche tale eccezione, sollevata dalle parti controinteressate, è da ritenersi infondata.
7. Le violazioni sino ad ora accertate sono peraltro tanto gravi da travolgere l’intera procedura elettorale, che dovrà essere integralmente ripetuta in tutte le sezioni.
7.1. Al riguardo va richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui l’estensione della invalidità relativa ad alcune sezioni alla intera consultazione va verificata con riferimento a circostanze concrete idonee ad individuare l’influenza delle operazioni invalide sul risultato complessivo (cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 luglio 2002, n. 3924; Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 8 marzo 2005, n. 121).
In questa direzione, l’annullamento delle operazioni elettorali per il rinnovo di un consiglio comunale svoltesi presso uno od alcuni dei seggi implica la rinnovazione della intera consultazione, ove l’apporto del corpo elettorale delle predette sezioni abbia avuto un’influenza determinante sul risultato, tale ossia da incidere sulla genuinità del voto complessivamente espresso (Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 1987, n. 145).
Ad avviso del collegio non pare dubbio come tale incidenza sussista, nella specie, ove soltanto si consideri la rilevanza numerica dei voti relativi alle due sezioni in argomento rispetto al complesso di quelli espressi (la frazione di corpo elettorale delle due sezioni era infatti pari a circa un terzo dell’intero corpo elettorale, corrispondente in particolare al 31,5% del totale degli elettori del comune).
È evidente dunque come il contributo delle due sezioni abbia avuto un peso determinante sugli esiti delle elezioni, dato anche lo scarto non eccessivo (338 voti) tra i due candidati sindaci.
7.2. Come del resto affermato in giurisprudenza, “il potere di correzione dei risultati elettorali, attribuito agli organi giurisdizionali competenti nelle controversie riguardanti le operazioni elettorali, si deve intendere limitato alle sole ipotesi in cui la correzione sia possibile, e cioè quando la consistenza numerica dei voti dichiarati nulli non venga ad alterare in modo rilevante il rapporto esistente tra le posizioni già conseguite dalle liste ammesse alla consultazione; pertanto, nel caso in cui tale effetto non sia configurabile, in quanto i rapporti tra le liste in competizione possono essere regolati solo da una nuova elezione, il giudice deve procedere all’annullamento dell’intero risultato delle elezioni, con la conseguente necessità di loro rinnovazione” (Cons. Stato, sez. V, 29 giugno 1979, n. 470).
7.3. In tale situazione una rinnovazione integrale risponde peraltro a prevalenti esigenze di “contestualità” nella espressione della volontà popolare (Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 8 marzo 2005, n. 121, cit.).
A tanto si riallaccia il principio – peraltro richiamato dalla difesa dello stesso contro interessato Nigro – della unità e indivisibilità del corpo elettorale, in base al quale la volontà di quest’ultimo deve essere generalmente espressa in un unico contesto temporale e non in momenti differenti, sì da evitare possibili condizionamenti dovuti ad orientamenti emersi dal parziale (e già conosciuto) esito delle elezioni medesime.
Onde garantire la genuinità del voto, occorre dunque assicurare che la volontà popolare si esprima nuovamente ed al riparo dal peso condizionante di elementi perturbatori della volontà stessa.
7.4. Alla luce di quanto sopra esposto ritiene dunque il collegio di non doversi soffermare sui restanti motivi di gravame.
8. In conclusione il ricorso, assorbite le altre censure, deve essere accolto, con conseguente annullamento delle operazioni elettorali svolte nel Comune di Villa Castelli il 6 ed il 7 giugno 2009 e del verbale di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di consigliere comunale.
8.1. La presente sentenza dovrà altresì essere comunicata, a norma dell’art.84, secondo comma, del DPR n. 570 del 1960, al Prefetto di Brindisi ed al Sindaco del Comune di Villa Castelli.
8.2. Quanto alle spese, sussistono giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1045/2009, lo accoglie e per l’effetto annulla l’intera procedura elettorale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23/09/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
Massimo Santini, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/10/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO