Ormai è deciso: scatta l'aumento dell'aliquota ordinaria dell'Iva che passa dal 21 al 22%. Con la paralisi dell'attività di Governo, il decreto legge, già pronto per sterilizzare l'aumento dell'Iva, non è stato varato. Così come già programmato dalla legge di Stabilità 2012 (legge 228/2012), l'incremento ci sarà. Al rinvio di 3 mesi deciso a giugno con il decreto Iva-Lavoro, a quanto pare non ne seguirà un altro.
Tutte le fatture dei professionisti con data successiva al 1° ottobre 2013 dovranno riportare l'Iva al 22% (se previsto dal proprio regime). Alcuni dubbi potrebbero sorgere per le operazioni effettuate a cavallo di questa data. La regola generale è semplice: far riferimento alla data di emissione della fattura. Se la fattura è emessa prima del 1° ottobre e non è stata ancora pagata, si applica l'aliquota in vigore al momento della fatturazione (Iva al 21%).
Fatture a saldo
Per le fatture a saldo di un corrispettivo di cui al 1° ottobre sia stato pagato il solo acconto, resterà l'Iva al 21% per l'acconto, ma per la fattura a saldo salirà al 22%.
Fatture pro-forma
Per le fatture pro-forma, cui al 30 settembre non ha fatto seguito l'emissione della fattura vera e propria, non avendo la prima valore ai fini fiscali, bisognerà riferirsi alla data della fattura, quindi l'Iva da applicare è al 22%.
Operazioni ad esigibilità differita
Infine per le operazioni ad esigibilità differita a favore dei soggetti indicati all'art. 6, co.5 del DPR 633/1972, e cioè: lo Stato, gli enti pubblici territoriali, le unità sanitarie locali, gli istituti universitari, le Camere di Commercio, etc.., se la fattura è emessa e registrata nel registro delle fatture entro il 30 settembre 2013, e anche se il corrispettivo, nel medesimo giorno, non è stato ancora pagato, l'IVA da applicare resta al 21%.
di Mariagrazia Barletta architetto (http://www.professionearchitetto.it)
By ImaginSystems & Queen Gin