La legge IVA impone a chi esegue acquisti in veste di imprenditore o professionista di esigere la fattura da ogni fornitore di beni e di servizi.
Ma cosa avviene se il fornitore non emette fattura, o magari la spedisce per posta e quella non arriva al cliente?
Il fatto che costui la solleciti non toglie il fatto che, come detto, ricevere la fattura è un obbligo da rispettare: un’eventuale violazione, se accertata in sede di controlli, impone una sanzione di ben 258 euro per operazione.
Il cliente ha però la possibilità di mettersi in regola seguendo questa procedura: trascorsi invano 120 giorni dalla data in cui la fattura doveva essere emessa, egli avrà trenta giorni di tempo per versare all’Erario l’IVA sull’operazione tramite modello F24 (codice tributo 9399) e poi presentarsi agli uffici dell’Agenzia delle Entrate con un’autofattura emessa in duplice copia e l’attestazione del versamento.
Nell’autofattura, in pratica, egli segnalerà la totalità delle informazioni che andavano indicate nella fattura originale, facendo sostanzialmente una denuncia ai danni del fornitore inadempiente (che infatti passerà i suoi guai).
L’ufficio manterrà una copia dell’autofattura e restituirà l’altra al cessionario, che potrà registrarla e quindi scaricare l’IVA sull’operazione al pari della mancata fattura originale.
Simile procedura si applica anche quando si riceve una fattura con importi inferiori rispetto all’effettivo: in tal caso, compito del cessionario sarà emettere un’autofattura con funzione integrativa e versare la relativa imposta.
Se, infine, la fattura agognata arrivasse soltanto dopo che la procedura descritta è stata eseguita, il cessionario dovrà comunque pagare l’IVA al fornitore, ma poi potrà detrarla sempre al 100%, senza dunque che abbiano valenza le ordinarie limitazioni soggettive, oggettive o da pro-rata.
Riepilogo :
1) Versi l'IVA sull'operazione con F24, codice 9399
2) Prepari e stampi in duplice copia un'autofattura riferita all'operazione
3) Ti presenti all'Agenzia delle Entrate con F24 e autofatture, una copia la terranno loro e una te la ridanno
4) Registri l'autofattura esattamente come una fattura qualunque e dunque così ti recuperi l'IVA
Tutto questo se sono passati invano 120 giorni da quando la fattura ti doveva essere consegnata: hai trenta giorni di tempo per fare le operazioni che ti ho detto.
Inutile dire che il fornitore passerà i suoi guai (101% di possibilità che subisca un accertamento), quindi se è un tuo fornitore abituale rischi di mettertelo di traverso per sempre.
Prima di ricorrere alla procedura, dunque, è meglio contattarlo più e più volte chiedendogli quella benedetta fattura... se alla fine quello non ottempera, peggio per lui.