Art. 10. Il diritto di proprietà personale dei cittadini sui proventi del loro lavoro e sui loro risparmi, sulla casa di abitazione e sull’azienda domestica ausiliaria, sugli oggetti dell’economia domestica e di uso quotidiano, sugli oggetti di consumo e di comodo personale, e il diritto di eredità della proprietà personale dei cittadini sono tutelati dalla legge. ...E BUON 2006
Leggi tutto il post...