COSTITUZIONE (6)
Art. 6. La terra, il sottosuolo, le acque, i boschi, le officine, le fabbriche, le miniere, le cave, le ferrovie, i trasporti acquei e aerei, le banche, i mezzi di comunicazione, le grandi aziende agricole organizzate dallo Stato (sovkhoz, stazioni di macchine e trattori ecc.) ed anche le aziende comunali e la parte fondamentale del patrimonio edilizio nelle città e nei centri industriali, sono proprietà dello Stato, cioè dei beni di tutto il popolo sovietico.
mercoledì, 16 nov 2005 Ore. 18.42